Riassumiamo per opportuna memoria i documenti che devono essere tenuti a bordo delle unità da diporto durante la navigazione per rispondere a eventuali controlli. Alcuni devono essere esibiti prescindendo dalla distanza di navigazione da terra, altri, invece, solo in relazione alla navigazione effettivamente svolta. 1. Su tutte le unità da diporto regolate dalla 50/71Sui natanti a remi e a vela: solo i documenti di riconoscimento personali, quando si naviga per diporto o pesca sportiva. Sui natanti a motore, oltre ai documenti di riconoscimento: - certificato d'uso del motore fuoribordo oppure certificato di omologazione del motore entrobordo o entrofuoribordo;
- polizza di assicurazione e contrassegno per il motore fuoribordo sia principale sia ausiliario, quando la potenza supera i 3 cv fiscali;
- ricevuta di pagamento della tassa di stazionamento, minimo quadrimestrale (annuale con potenza installata maggiore di 75 cv, pari a 55,15 kW, e cilindrata maggiore di 1300 cc se a benzina a due tempi, 1800 cc se a benzina a quattro tempi aspirati, 1300 cc se a benzina a quattro tempi sovralimentati, 3300 cc se diesel);
- la patente entro 12 miglia, con relativa ricevuta di versamento attestante il pagamento del bollo annuale, ma solo quando la potenza del motore o complessiva dei motori supera i 40,8 HP, pari a 30 kW, e la cilindrata supera i 750 cc se a carburazione a due tempi, i 1000 cc se a carburazione a quattro tempi fuoribordo, 1300 se a carburazione a quattro tempi entrobordo, 2000 cc se diesel;
- anche se non è obbligatorio, si consiglia di tenere sempre a bordo il certificato di omologazione con dichiarazione di conformità, in fotocopia autenticata; è importante perché su di esso è indicato il numero delle persone trasportabili, sempre più favorevole rispetto alla regola applicata dagli Uffici marittimi, quando non si può esibire il certificato suddetto (3 persone fino a m 3,50, 4 persone fino a m 4,50, 5 fino a m 6, 7 fino a m 7,50). Inoltre, la copia del certificato indica il tipo di navigazione cui l'unità è abilitata e la potenza massima del motore installabile.
Nel caso vi sia a bordo un VHF (è obbligatorio solo superando le 6 miglia per i natanti abilitati a navigare fino a 12 miglia, di cui appresso) vanno esibiti: - certificato limitato di radiotelefonista, che non è soggetto a revisione né a scadenza né va bollato;
- licenza di esercizio radioelettrica (anche provvisoria), che per apparati palmari non è soggetta né a revisione né a scadenza né va bollata annualmente; quella per le stazioni fisse non ha scadenza né necessità di bolli annuali, ma ne va richiesta una nuova quando venga rinnovato il contratto di gestione con la concessionaria oppure vengano effettuate sostituzioni o installazioni di nuovi apparati radio ricetrasmittenti o si cambia concessionaria; la licenza conserva la sua validità quando subentra un nuovo proprietario, purché non si verifichino le ipotesi di cui sopra e vi sia continuità nel rapporto.
- copia dell'autocertificazione per l'assunzione di responsabilità, nel caso di uso dell'apparato ai soli fini di sicurezza, oppure contratto di utenza (volontario) con una società concessionaria (Telemar e Telecom).
Sui natanti a motore abilitati fino a 12 miglia, oltre a quanto sopra: - documentazione di idoneità dell'unità alla navigazione oltre 6 miglia, che deve risultare dalla fotocopia autenticata del certificato di omologazione e conformità del prototipo, rilasciata dal cantiere costruttore all'acquirente, ciò anche se l'unità stessa è stata utilizzata finora come natante entro le 6 miglia. Per le unità già iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto e poi cancellate, la certificazione di cui sopra può essere sostituita da estratto del RID (Registro Imbarcazioni Diporto), rilasciato dalla competente Autorità Marittima, dal quale risulti che l'unità era in precedenza abilitata alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa.
Sulle imbarcazioni, oltre ai documenti di riconoscimento di tutte le persone a bordo.: Nel caso vi sia a bordo un VHF (è obbligatorio solo superando le 6 miglia) vanno esibiti: - certificato limitato di radiotelefonista;
- licenza di esercizio radioelettrica (anche provvisoria);
- copia dell'autocertificazione per l'assunzione di responsabilità, nel caso di uso dell'apparato ai soli fini di sicurezza, oppure contratto di utenza con una società concessionaria (Telemar e Telecom). Leggere anche quanto detto per i natanti.
2. Unità marcate CE- Dichiarazione di conformità CE
- licenza di navigazione;
- certificato di sicurezza;
- marchio di identificazione dello scafo col codice e paese del costruttore, il numero di serie unico, anno del modello;
- targhetta del costruttore, con codice CE con la categoria di progettazione (da cui discende automaticamente il tipo di abilitazione alla navigazione proprio dell'unità, vedi testo di apertura di questa rubrica), portata massima consigliata in kg (in base alla categoria di progettazione, col peso a pieno carico) e il numero massimo delle persone trasportabili raccomandati dal costruttore;
- manuale del proprietario in italiano, se la barca è commercializzata in Italia (solo sulle unità equiparate ai natanti).
Sulle unità CE equiparate ai natanti, oltre alla documentazione suddetta è necessario esibire, in caso di controllo, la stessa documentazione dei natanti non CE per quanto attiene alle eventuali abilitazioni al comando, con la ricevuta attestante il pagamento della tassa sulla patente nautica, alle altre certificazioni previste per i motori e per il VHF, al pagamento dell'assicurazione obbligatoria RC (anche per gli ausiliari che ne necessitino) e della tassa di stazionamento. N.B. I documenti possono essere tenuti a bordo in copia fotostatica autenticata dallo stesso ufficio che ha rilasciato l'originale con annotazione sull'originale e sul registro di iscrizione. Nell'impossibilità ci si può rivolgere a un altro ufficio marittimo, che procede alla stessa maniera, comunicando l'avvenuto rilascio all'ufficio di iscrizione.
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