|
|
Nautica
|
DISTANZE DI NAVIGAZIONE E DOTAZIONI1. Unità da diporto in navigazione nelle acque interneAnche le unità da diporto, escluse le navi, che navigano nelle acque interne devono avere a bordo le dotazioni per la distanza di navigazione effettivamente svolta. Esempio: se il lago ha una larghezza massima di 600 metri non è necessario nulla; se ha una larghezza non superiore ai 3700 m sono necessarie le dotazioni previste per la navigazione fino a un miglio. E così via. Rammentiamo però che circumnavigando il lago senza superare i 300 metri, non è necessaria alcuna dotazione, viceversa, attraversando il lago scattano le dotazioni necessarie per la navigazione effettivamente svolta. 2. Unità da diporto in navigazione entro 300 metri dalla costa Devono avere, naturalmente quando tale navigazione è consentita: nessun mezzo di salvataggio o dotazione di sicurezza. 3. Unità da diporto che svolgono la navigazione entro un miglio dalla costaDevono avere: - una cintura di salvataggio (tipo CE, di taglia appropriata o a stola ovvero SOLAS) per ciascuna persona presente a bordo, compresi i bambini (vedi più avanti, cinture di salvataggio, in "Altre notizie utili sulle dotazioni", vedi Decreto Ministeriale 10.5.96 sulle cinture di salvataggio);
- una boetta fumogena (non ancora obbligatoria, in attesa che sia emanato il regolamento che ne stabilisca i requisiti tecnici).
4. Unità da diporto che svolgono la navigazione entro tre miglia dalla costa Devono avere: - una cintura di salvataggio (tipo CE, di taglia appropriata o a stola ovvero tipo approvato SOLAS) per ciascuna persona presente a bordo, compresi i bambini (vedi più avanti, cinture di salvataggio, in "Altre notizie utili sulle dotazioni", vedi Decreto Ministeriale 10.5.96 sulle cinture di salvataggio);
- un salvagente (anulare) munito di cima di almeno 30 metri e una boetta luminosa ad attivazione automatica (quest'ultima non ancora obbligatoria, in attesa che sia emanato il Regolamento che ne stabilisca i requisiti tecnici);
- pompa a mano o altro attrezzo di esaurimento;
- un ancorotto e un cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 30 metri;
- coppia di remi o pagaie dotate anche di gaffa;
- due fuochi a mano a luce rossa, nonché due segnali a mano a stelle rosse;
- due boette fumogene (non ancora obbligatorie, in attesa che sia emanato il regolamento che ne stabilisca i requisiti tecnici);
- Fanali regolamentari e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla COLREG `72 e al D.M. 5.9.90 n. 421, da cui si ricava quanto segue: un'unità a motore di lunghezza inferiore ai m 12 può mostrare un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte e i fanali laterali; un'unità a motore inferiore a m 7, con velocità massima non superiore a 7 nodi può mostrare un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte; un'unità a vela o a remi inferiore a m 7 deve avere pronta una torcia elettrica o un fanale a luce bianca da mostrare in tempo sufficiente per prevenire l'abbordaggio; in caso di navigazione esclusivamente diurna almeno una torcia a luce bianca con due elementi di carica
- segnale conico per unità che navigano a vela e a motore contemporaneamente:devono mostrare a prora, in maniera ben visibile, un segnale conico con il vertice in basso;
- un estintore, in funzione della potenza del motore, di cui all'allegato A, del D.M. n. 232/94:
- tipo 13 B, per potenze fino a 25 HP (18,4 kW) - tipo 21 B, per potenze fino a 200 HP (147 kW) - tipo 34 B, per potenze oltre 200 HP (>147 kW) (vedi tabella) Anche per le caratteristiche tecniche degli estintori, come per le boette fumogene e quelle luminose, deve essere emanato apposito regolamento. N.B. Per natanti e imbarcazioni che navigano entro 3 miglia dalla costa, non è più richiesta l'autolimitazione In base al Decreto Legislativo 436/96, non è più richiesta, in quanto le unità da diporto che navigano entro 3 miglia possono fare a meno del mezzo collettivo di salvataggio. Pertanto non è più necessario presentare la richiesta di autolimitazione. 5. Unità da diporto che svolgono la navigazione entro sei miglia dalla costa In aggiunta a tutte le dotazioni di sicurezza di cui al precedente punto 3, è obbligatorio un mezzo collettivo di salvataggio, apparecchio galleggiante, idoneo a ospitare tutte le persone presenti a bordo. Sono esenti da tale obbligo le unità omologate dichiarate inaffondabili dall'Ente tecnico. 6. Unità da diporto che svolgono la navigazione senza limiti, cioè oltre le sei miglia dalla costa Le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari previsti dagli articoli 20 e 21 del D.M. n. 232/94: - mezzo collettivo di salvataggio, zattera, di tipo conforme al D.M. del `77, idoneo a ospitare tutte le persone presenti a bordo;
- una cintura di salvataggio (tipo CE, di taglia appropriata o a stola ovvero tipo approvato SOLAS) per ciascuna persona presente a bordo, compresi i bambini (vedi più avanti, cinture di salvataggio, in "Altre notizie utili sulle dotazioni", vedi D.M. 10.5.96 sulle cinture di salvataggio).
- un salvagente (anulare) munito di cima di almeno 30 metri e una boetta luminosa ad attivazione automatica (quest'ultima non ancora obbligatoria, in attesa che sia emanato il regolamento che ne stabilisca i requisiti tecnici);
- tre fuochi a mano a luce rossa;
- tre razzi a paracadute a luce rossa o una pistola Very con tre cariche a paracadute (attenzione: da usare solo in barca, per segnalazioni di soccorso, fuori è considerata un'arma);
- due boette fumogene (non ancora obbligatorie, in attesa che sia emanato il Regolamento che ne stabilisca i requisiti tecnici);
- àncora con catena o cavo, e cavi di ormeggio (secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, III comma, della legge 23.8.88, n. 279);
- fanali regolamentari e apparecchi di segnalazione sonora, conformi alla COLREG `72 o al D.M. 5.9.90 n. 421 (a bordo delle unità superiori a 12 metri occorre avere a bordo un fischio e una campana; se la lunghezza dell'unità a vela è inferiore a m 20 i fanali regolamentari possono essere combinati in testa o vicino alla testa dell'albero dove possano essere meglio visti);
- una bussola (non ancora obbligatoria in attesa che sia emanato il Regolamento che ne stabilisca i requisiti tecnici);
- un orologio;
- un barometro;
- un binocolo;
- uno scandaglio, graduato se manuale;
- riflettore radar;
- VHF (vedi più avanti "Aggiornamento sul VHF imbarcazioni");
- un apparato di radioposizionamento (per unità aventi lunghezza fuori tutto superiore o eguale a 15 metri);
- carte nautiche e strumenti necessari per la navigazione che è in atto;
- una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come da D.M. 25.5.88, n. 279 (vedi tabella);
- estintori, in funzione della potenza del motore, di cui all'allegato A, del D.M. n. 232/94 (vedi tabella)
- tipo 13B, per potenze fino a 25 HP (18,4 kW) - tipo 21B, per potenze fino a 200 HP (147 kW) - tipo 34B, per potenze oltre 200 HP (>147 kW). La tabella prevede comunque per potenze superiori ai 200 HP (>147 kW) e fino a 400 HP (=294 kW) un estintore tipo 13B e un altro 21B in prossimità dell'apparato motore, un estintore da 13B in plancia o posto guida, uno da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti. Per potenze superiori a 400 HP (294 kW) e fino a 500 HP (= 368 kW) il numero degli estintori rimane eguale al caso precedente, ma quello con capacità estinguente da 13B, da tenere in prossimità dell'apparato motore, deve essere sostituito da uno da 34B. Per potenze ancora superiori, in prossimità dell'apparato motore gli estintori da 34B saranno due (un altro 34B al posto del 21B). Anche per gli estintori, come per le boette fumogene e quelle luminose, si è in attesa che venga emanato il regolamento che ne stabilisca i requisiti tecnici. 7) Natanti che svolgono la navigazione fino a 12 miglia dalla costa Occorre avere a bordo, le dotazioni di sicurezza regolamentari, previste per la navigazione senza alcun limite, di cui al precedente punto 5. ALTRE NOTIZIE UTILI SULLE DOTAZIONI Giubbotti di salvataggioDal 1 gennaio `96, tutte le cinture di salvataggio con la dicitura "Tipo conforme al D.M. 2.l2.1977" sono state dichiarate non più valide. Con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 10 maggio `96 (pubblicato sulla G.U. n.109 dell'11.5.96), sono utilizzabili come dotazioni di bordo soltanto: - le cinture di "tipo approvato" dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ovvero da uno degli Stati membri della C.E.E., conformi alla Convenzione di Londra 1974, non emendata e come emendata dalla SOLAS 74/83);
- le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento con marcatura CE.
Queste ultime devono essere del tipo a giubbotto o a stola, adatte alla taglia dell'utilizzatore. In particolare: - sono consentiti a bordo giubbotti CE nei tre modelli 100 (EN 395), 150 (EN 396), 275 (EN 399);
- per le persone che svolgono attività sportive o ricreative, per le quali è obbligatorio indossare permanentemente una cintura di salvataggio oltre ai modelli di cui alla lettera a) è consentito anche il modello 50 (EN 393).
Considerato che le caratteristiche di impiego delle unità da diporto comportano rotazioni continue di ospiti di taglie diverse e che il ristretto numero delle persone trasportabili rende impossibile un'accettabile dotazione di cinture di salvataggio a percentuali di taglie, sono consentite anche cinture del tipo a stola purché non inferiori a 100 N per gli adulti e non superiore a 60 N per i bambini e i ragazzi. Per i modelli gonfiabili di cinture di salvataggio e di aiuti al galleggiamento non sono ammessi sistemi di gonfiaggio manuali e/o orale. Le cinture di salvataggio CE devono essere provviste di strisce retroriflettenti. Salvagente anulare In attesa dello specifico decreto, il salvagente anulare previsto dal D.M. 20-04-78 continua a trovare impiego a bordo delle unità da diporto. Razzi Controllare sulla confezione la scadenza: hanno 4 anni di validità, come le cariche della pistola Very. Zattera di salvataggio Revisione annuale se di tipo professionale, ogni 3 o 4 anni se da diporto, secondo la dichiarazione del costruttore; va controllata la scadenza per la revisione, Atollo La revisione deve essere effettuata ogni 3 anni, va controllata la scadenza. Validità estintori Devono essere del tipo omologato dal RINA; non sono soggetti a scadenza, debbono essere in buono stato, l'involucro esterno deve essere integro e il manometro deve indicare lo stato di carica: sulla zona rossa scarico, sulla zona verde carico. In caso contrario devono essere sottoposti a revisione o sostituiti. |
DIREZIONE MARITTIMA DELLA CAMPANIA Giurisdizione Litoranea
| CAPITANERIA DI PORTO | UFFICI CIRCONDARIALE MARITTIMO | LIMITI TERRITORIALI | UFFICI LOCALI MARITTIMI | DELEGAZIONI DI SPIAGGIA | NAPOLI | ISCHIA | ISOLA D'ISCHIA | CASAMICCIOLA, FORIO D'ISCHIA, LACCO AMENO | SANT'ANGELO | NAPOLI | PROCIDA | ISOLA DI PROCIDA E VIVARA | a | aa | NAPOLI | POZZUOLI | DAL GARIGLIANO A BAGNOLI ESCLUSA | BAIA, TORREGAVETA, CASTELVOLTURNO, MONDRAGONE | MONTE DI PROCIDA | NAPOLI | NAPOLI | DA BAGNOLI INCLUSA A PORTICI ESCLUSA COMPRESE NISIDA E CAPRI | CAPRI | a | TORRE DEL GRECO | a | DA PORTICI INCLUSA A TORRE DEL GRECO INCLUSA | PORTICI | a | CASTELLAMMARE DI STABIA | TORRE ANNUNZIATA | DA TORRE DEL GRECO ESCLUSA A FIUME SARNO | a | a | CASTELLAMMARE DI STABIA | CASTELLAMMARE DI STABIA | DAL FIUME SARNO A POSITANO ESCLUSA | META, SORRENTO, PIANO DI SORRENTO, MASSALUBRENSE | VICO EQUENSE | SALERNO | AGROPOLI | DA AGROPOLI INCLUSA A CANTOLA ESCLUSA | S.MARIA DI CASTELLABATE, ACCIAROLA, MARINA DI PISCIOTTA | a | SALERNO | PALINURO | DA CENTOLA INCLUSA A SAPRI ESCLUSA | MARINA DI CAMEROTA, SAPRI, SCARIO | CAPITELLO |
|
|
Apertura posizione I.P.SE.MA. Istituzione e vidimazione libri obbligatori Apertura posizione INPS Richiesta rilascio ruolino di equipaggio Convenzioni di arruolamento- redazione e registrazione Elaborazione paghe - invio denuncie mensili I.P.SE.MA. ed INPS RISERVATO SOLO AGLI ARMATORI per info:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
|
|
IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE SULLA NAUTICA NON SARA' VARATO NEL CORSO DI QUESTA ESTATE Voci di corridoio (per l’esattezza, si tratta dei corridoi di alcune Capitanerie di Porto) davano per imminente l’emanazione del regolamento di attuazione del Codice della Nautica ( D. L.vo 171/2005), che sarebbe piombato sul capo dei diportisti nel bel mezzo della stagione nautica, provocando, in considerazione dei molti cambiamenti normativi e operativi che introduce, non pochi problemi e disagi, com’è facile immaginare. E non sarebbe stata nemmeno una novità, perché già in passato alcune importanti leggi, che hanno rivoluzionato la disciplina del diporto, sono state pubblicate nel periodo in cui la gente era già in barca a godersi il sole mediterraneo. Del resto, lo stesso codice della nautica porta la data del 18 luglio 2005, ma per fortuna fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo il successivo 31 agosto, senza creare tanti impicci. Dal Ministero trasporti (ora ritornato ad essere delle “infrastrutture e dei trasporti”), invece, tutta questa fretta di “emanare” il regolamento non sembra esserci. Innanzitutto perché si è consapevoli che mettere in campo un dispositivo di legge di tale portata durante le ferie non è opportuno, poi perché devono essere ancora conclusi importanti passaggi amministrativi che richiedono del tempo. La situazione, al momento in cui scriviamo è questa: dopo una prima “bocciatura” del Regolamento da parte del Consiglio di Stato lo scorso settembre (di cui abbiamo dato nota), il regolamento è stato rivisitato dai “legislativi” del Ministero dei trasporti e rispedito per il nuovo parere al Consiglio di Stato. Quest’ultimo, recentemente, ha richiesto un’ulteriore “correzione” che, in sede ministeriale, ci hanno confermato, è stata recepita e pressoché messa a punto. Il testo definitivo dovrà ottenere (e ha già iniziato questo iter) il parere favorevole di tutte le Amministrazioni “toccate” dal provvedimento, prima di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ora, essendo prevista una concertazione piuttosto ampia (che comprenderebbe altri 5 o 6 Ministeri), è facile presupporre che i diportisti quest’estate non avranno di che preoccuparsi. Tra l’altro, il regolamento di attuazione doveva essere emanato entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge 171, avvenuta il 31 agosto 2005 e sono già passati 3 anni; qualche altro mese di ritardo in più, ormai, non può peggiorare l’idea comune di come l’apparato legislativo nazionale abbia in questo caso (mal)funzionato. Non è una nota all’indirizzo dei ministeriali che, per quanto è a nostra conoscenza, hanno lavorato veramente “duro” sul provvedimento, ma ai legislatori, a coloro i quali hanno imbastito il codice della nautica in tutta fretta, scarso sotto il profilo applicativo e non privo di errori e norme in contrasto tra loro e con altre normative vigenti; una sorta di "bozza delle buone intenzioni" (basta leggersi gli articoli 65 “Regolamento di attuazione” e 66 “Disposizioni abrogative” della legge 171 per rendersene conto), cui è stato dato ad altri il difficile compito di formularne una “bella copia”. fonte:udicer |
|
|
|
|
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 Succ. > Fine >>
|
|
Pagina 5 di 6 |
|
Studio Liguori consulenza auto - moto - nautica Via Cesario Console,3 Napoli
Certificati Express
CC.I.AA. Certificato Anagrafico
€15.00
|
|