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Procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneita' per la guida dei ciclomotori. Stampa E-mail

Il certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori e'
rilasciato a coloro che dimostrino, previo superamento di esame, la
conoscenza degli argomenti elencati all'art. 1. Per essere ammessi
all'esame, i candidati devono aver partecipato ad un corso svolto
presso le scuole o presso le autoscuole. Non sono consentite piu' di
tre ore di assenza complessive con riferimento alle ore di lezione di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, punti a), b) e c); nel caso si superasse
detto limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente, ai fini
dell'ammissione all'esame. Non sono ammessi all'esame candidati che
hanno terminato i corsi da piu' di un anno. Trascorso tale periodo, i
candidati dovranno frequentare un nuovo corso per essere ammessi
all'esame.
2. L'ammissione all'esame e' subordinato all'assenso scritto di un
tutore del candidato.
3. La richiesta di ammissione agli esami deve essere redatta sul
modello di cui all'allegato 2 al presente decreto. Alla richiesta
devono essere allegate le attestazioni dei versamenti su conto
corrente relative a:
a) tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per
conducenti di veicoli a motore) della legge 1° dicembre 1986, n. 870:
b) tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo
relativa alla domanda ed al certificato rilasciato dal Dipartimento
per i trasporti terrestri).
4. L'esame consiste in una prova teorica svolta tramite
questionario e attiene agli argomenti di cui all'art. 1. I candidati
dovranno barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V»
o «F» a seconda che considerano quella proposizione vera o falsa. La
prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero
di risposte errate e', al massimo di quattro.
5. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso istituti
scolastici e' espletato da un funzionario del Dipartimento per i
trasporti terrestri abilitato ad effettuare esami di idoneita' per il
conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B,
secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada e dall'operatore
responsabile della gestione dei corsi.
6. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso le
autoscuole e' espletato da un funzionario del Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
abilitato ad effettuare esami di idoneita' per il conseguimento delle
patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto
previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e
di attuazione del codice della strada.



 

 

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