| · Se si consegna il veicolo ad un concessionario o ad un rivenditore di auto, sono possibili due eventualità: il veicolo viene venduto al concessionario/rivenditore oppure viene affidato a questi per la successiva rivendita ad un terzo. | In caso di vendita: |
 |  | deve essere redatto l'atto di vendita (con autentica notarile della firma del solo venditore) in favore della concessionaria; |
 |  | entro 60 giorni, l'acquirente (cioè la concessionaria) deve trascrivere il passaggio di proprietà e deve aggiornare la carta di circolazione del veicolo; |
 |  | il venditore è tenuto a consegnare alla concessionaria il documento di proprietà del veicolo ( Certificato di Proprietà o Foglio Complementare) e la Carta di Circolazione. |
| Gli atti di vendita di veicoli usati a favore dei rivenditori di mezzi di trasporto godono di particolari agevolazioni fiscali: in particolare, per la trascrizione di tali atti al P.R.A., è prevista l'esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione ed il pagamento dei diritti ACI in misura ridotta (Euro 7,44 anziché Euro 20,92). |
| In caso di consegna per la rivendita: |
 |  | deve essere redatta la "procura a vendere" (con autentica notarile della firma dell’intestatario) in favore della concessionaria. |
| Per effetto della procura il concessionario/rivenditore non acquista direttamente la proprietà del bene ma è delegato a rivendere a un terzo soggetto il veicolo ritirato. |
| In questo caso, è necessario accertarsi che : |
 |  | il concessionario inserisca il veicolo ritirato in permuta nell'elenco "esenzioni" e che lo trasmetta alla Direzione Regionale delle Entrate (o agli Uffici delle Entrate, se istituiti): soltanto questa operazione, infatti, fa scattare l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (c.d. "bollo auto"); |
 |  | che il concessionario o il nuovo acquirente trascrivano al P.R.A. il successivo passaggio di proprietà. |
| In caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es: danni provocati a cose o persone, tasse automobilistiche non versate, contravvenzioni al Codice della Strada). |
| E' pertanto sempre preferibile e consigliabile, quando si lascia un veicolo da un concessionario/rivenditore, effettuare il passaggio di proprietà, perché, intestando il mezzo alla concessionaria, viene meno per chi ha ceduto il mezzo ogni forma di responsabilità connessa al veicolo. |
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