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Patente nautica Stampa E-mail
·  Come ottenere la patente nautica

PROCEDURA PER OTTENERE LA PATENTE

a)  L’apposita domanda va presentata in duplice copia all'Autorità marittima o anche agli Uffici Provinciali della MCTC, per la patente entro 12 miglia dalla costa:

b)   La seconda copia della domanda vistata dall'Ufficio che la riceve, costituisce autorizzazione provvisoria ad esercitarsi a bordo delle unità da diporto per la quale si richiede la patente. L'autorizzazione è valida tre mesi e può essere prorogata per un periodo di pari durata. c)  Entro il periodo di validità dell'autorizzazione, il candidato deve dare la propria disponibilità a sostenere l'esame (prenotazione) presso l'ufficio dove ha presentato la domanda, provvedendo contestualmente a consegnare le attestazioni di pagamento delle tasse e dei tributi previsti. d)  Nei successivi 45 giorni dalla prenotazione (è bene farla per iscritto, anche a mezzo fax) i candidati saranno chiamati a sostenere le prove di esame e, se dichiarati idonei, ottenere la patente al termine delle prove stesse. I candidati che non hanno superato l'esame, teorico o quello pratico, possono ripetere la prova, una sola volta, senza dover pagare ulteriori tasse o tributi. Per dare la certezza di avere la patente entro il termine stabilito è previsto che presso le Autorità marittime possono operare contemporaneamente più commissioni di esame, formate da personale altamente qualificato. e) Le commissioni di esame possono operare anche fuori sede. In tal caso le scuole nautiche che hanno più di dieci candidati, a proprie spese, devono richedere alla competente Autorità marittima o della MCTC, che gli esami vengano fatti presso le loro sedi. f) L'esaminatore è unico per le patenti entro le 12 miglia, mentre gli esaminatori sono due per le patenti senza alcun limite. La commissione è integrata dall'esperto velista, nel corso della prova pratica. Nel corso di patente limitata la prova pratica viene effettuata con un'unità a motore.

g) La prova pratica per il conseguimento della patente entro 12 miglia è svolta con un'unità da diporto (può essere anche un natante) a vela con motore ausiliario, riconosciuta idonea dalla commissione di esame. Nel caso di patente limitata al solo motore, la prova è svolta con un'unità a motore.

h) Per la navigazione senza alcun limite vale quanto detto in precedenza con la variante che la prova deve essere effettuata con un'unità iscritta nei registri abilitata alla navigazione per la quale si richiede la patente. i) La prova pratica per la patente per nave da diporto, in caso di indisponibilità di una nave, può essere svolta con una imbarcazione di lunghezza non inferiore a venti metri. l) Le vecchie patenti nautiche, per il comando di unità da diporto per la navigazione entro sei miglia dalla costa, abilitano alla navigazione entro dodici miglia.

m) Le vecchie patenti per il comando di unità da diporto a vela con motore ausiliario abilitano al comando di unità da diporto a motore, a vela con m.a. e motoveliero, per la navigazione rispettivamente entro 12 miglia o senza alcun limite dalla costa.

n) Le vecchie patenti che abilitano al comando di unità da diporto a motore, sono valide solo per la condotta di tali tipologie unità, per i nuovi limiti di navigazione. È prossima la fornitura dei nuovi modelli di patenti alle Autorità marittime periferiche. o) Alla sostituzione delle vecchie patenti provvede l'ufficio marittimo o della MCTC in occasione della convalida della patente stessa. p) Per l'aggiornamento e la convalida delle nuove patenti è previsto l'invio al proprio domicilio di un talloncino autoadesivo, a similitudine di quanto avviene per le patenti di guida automobilistiche. Per dare attuazione alla nuova procedura, è in corso la fornitura degli appositi modelli alle Autorità marittime interessate da parte del P.G.S.. Nel frattempo però le patenti nautiche continuano ad essere rinnovate con l'osservanza della precedente normativa. p) Le patenti nautiche (a vela ed a motore) rilasciate con documenti separati, all'atto della convalida devono essere unificate. q) Per l'educazione marinaresca e la preparazione teorico-pratica per il conseguimento delle patenti sono state istituite le "scuole nautiche", che per operare devono essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione, che ne ha anche il controllo amministrativo. r) Le scuole nautiche attualmente esistenti, iscritte presso la Camera di Commercio, e le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 317,1995, possono richiedere l'autorizzazione alla competente regione purché abbiano idonee sistemazioni logistiche, attrezzature marinaresche, strumenti nautici, insegnanti qualificati e abbiano la disponibilità di unità da diporto corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati. Nel frattempo in attesa della normativa regionale le scuole nautiche continuano ad operare presso gli Uffici marittimi, con le norme vigenti.

Per essere ammessi a sostenere l’esame per conseguire la patente nautica, è necessario avere i sottoscritti requisiti morali. Il possesso dei requisiti sono autocertificati dall’interessato, unitamente agli altri dati personali, nel modello di domanda di ammissione all’esame. L’autorità marittima o quella della navigazione interna competente al rilascio della patente ha in ogni tempo la facoltà di accertare quanto dichiarato mediante l’acquisizione d’ufficio del casellario giudiziale

Nota: le dichiarazioni sostitutive mendaci sono perseguite penalmente.


 REQUISITI MORALI

 Non possono ottenere la patente nautica:

· coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

· coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n.327 e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

· coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto

· coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla disciplina delle sostanze stupefacenti, dall’ingresso dei clandestini nel territorio nazionale o dalle disposizioni in materia doganale (contrabbando), salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
REQUISITI FISICI
I requisiti fisici richiesti per l'ammissione agli esami sono quelli indicati nel D.P.R. 9 ottobre 1997.

Tale decreto prevede che il candidato:

· sia esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minoranze anatomiche o funzionali o psichiche che possano, comunque, pregiudicare la sicurezza del comando del mezzo al quale la patente lo abilita o impedire lo svolgimento delle varie mansioni atte a far fronte alle situazioni di pericolo o di emergenza che possano verificarsi durante la navigazione;

· non risulti dedito all'uso di bevande alcoliche o di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;

· per il conseguimento o la convalida della patente nautica è necessario che l'interessato possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nei segnalamenti marittimi e nelle regole per evitare gli abbordi in mare, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
Per i soggetti monoculari, il visus dell'occhio residuo non può essere, senza correzione di lenti, inferiore a 7/10 e la visione notturna deve essere comprovata.
In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti può essere, del pari, superiore a tre diottrie.

· percepisca da ciascun orecchio la voce di conversazione con fenomeni combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, senza l'uso di apparecchi correttivi.

· altre malattie invalidanti come affezioni cardiovascolari, diabete, malattie endocrine, malattie del sistema nervoso, epilessia, malattie psichiche, malattie del sangue, malattie apparato urogenitale, sono specificate nell'allegato A del D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 431.

   DOMANDA DI AMMISSIONE Per essere ammesso agli esami, il candidato deve presentare istanza in duplice copia (di cui una in bollo), presso qualsiasi Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale marittimo; per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, la richiesta può essere presentata anche agli Uffici Provinciali della M.C.T.C., mentre se la patente riguarda il comando di nave da diporto  la domanda va presentata solo alla Capitanerie di Porto.

L’Ufficio rilascia una copia vistata all’interessato, la quale costituisce autorizzazione provvisoria ad  esercitarsi a bordo dell’unità da diporto per la quale è stata presentata la domanda di esame. L’autorizzazione è valida per tre mesi e può essere prorogata per un ulteriore periodo di pari durata.

 

 

PROGRAMMA D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE AL COMANDO DI NAVI DA DIPORTO. Prova teorica

1° Gruppo.

1.                 I corpi celesti, stelle, pianeti, costellazioni, la stella polare. Sistema solare, fasi lunari. La terra: figura, movimento di rotazione della terra, poli, equatore, meridiani, paralleli, il giorno e la notte. Il movimento di rivoluzione della terra, la eclittica, le stagioni;

2.                 la misura del tempo, fusi orari. Coordinate geografiche, volta celeste, orizzonte, zenit, punti cardinali, rosa dei venti. Fissare sulla carta un punto, date le coordinate geografiche di un punto dato;

3.                 magnetismo, poli magnetici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi di bussola più in uso, apparecchi da rilevamento. Magnetismo di bordo, deviazione, variazione della bussola. Controllo, giri, e compensazione delle bussole;

4.                 prore e rotte. Risoluzione sulla carta di tutti i problemi ordinari relativi alla navigazione stimata e costiera. Conversione delle rotte. Miglio marino. Solcometro meccanico ed altri sistemi per la misurazione della velocità della nave;

5.                 elementi della rotta, latitudine e longitudine, punto di partenza e di arrivo, differenza di latitudine e differenza di longitudine;

6.                 carte nautiche in proiezione di Mercature, vari tipi di proiezione. Impiego delle carte nautiche e degli strumenti di carteggio. Impiego delle tavole nautiche. Portolani, elenco dei fari e fanali.

2° Gruppo:

1.                 Cenni di meteorologia, atmosfera, pressione atmosferica, barometro. La temperatura dell’aria, i terremoti. Il vento, scala Beaufort della forza del vento. Il mare, le onde, le correnti, le maree, scala Douglas dello stato del mare:

2.                 Cenni elementari sul radiogoniometro e sul suo impiego pratico. Navigazione in prossimità della costa in acque ristrette. Scandaglio. Vari tipi di scandaglio. Impiego pratico del radar. Risoluzione pratica di problemi di cinematica navale.

3° Gruppo:

1.                 Navigazione lossodromica e ortodromica. Sestante. Verifica e maneggio per la misurazione dell’altezza degli astri e degli angoli. Lettura sestante;

2.                 elementi di navigazione astronomica;

3.                 norme sull’impiego del radiotelegrafo.

4° Gruppo:

1.                 principio di Archimede applicato alla nave, galleggiamento, spinta, centro di gravità. Stabilità, compartimentazione. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela e dei loro organi principali. Nozioni pratiche sull’attrezzatura e manovra delle navi;

2.                 sinistri marittimi (incaglio, collisione, vie d’acqua, incendio, uomo in mare). Misure per prevenirli e fronteggiarli;

3.                 avarie più comuni. Avaria al timone o all’elica.

5° Gruppo:

1.                 Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare sugli specchi d’acqua ove si svolgono altre attività nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc.. Segnalamenti di soccorso;

2.                 leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto. Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto. Comandante della nave da diporto: poteri e doveri prima della partenza, in corso di navigazione e all’arrivo in porto. Provvedimento per la salvezza delle persone a bordo in caso di evento pericoloso. Abbandono della nave. Eventi straordinari (sinistri, soccorsi, incendi, o infortuni gravi alle persone):obbligo della relazione all’autorità portuale o consolare. Obbligo dell’assistenza e del soccorso.

La prova teorica deve essere completata a una prova di carteggio e di calcolo. Prova pratica

Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità le manovre necessarie, l’ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo, l’impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza  e dei mezzi di salvataggio e antincendio



 

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