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Se vi è stata notificata una multa che ritenete ingiusta, potete inoltrare ricorso al prefetto oppure al giudice di pace competente sul luogo della violazione.
- Entro 60 giorni dalla data di notifica della contravvenzione, si può ricorrere al prefetto se alla base della contestazione vi sono prove inequivocabili dell'errore (ad esempio, numero di targa sbagliato o proprietario diverso da quello indicato): basta spedire il ricorso per raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzandola al comando da cui dipende l'agente che ha accertato l'infrazione. In alternativa al prefetto (o se questi ha respinto il ricorso a lui presentato) è sempre possibile ricorrere, entro 60 giorni, davanti al giudice di pace. Anche in questo caso non serve l'assistenza di un avvocato, ma è consigliabile prendere contatto con la cancelleria del luogo dove è stata commessa la presunta infrazione per evitare irregolarità nella presentazione del ricorso, che potrebbero comprometterne l'ammissibilità. Il ricorso deve essere depositato a mano in cancelleria e non spedito per posta, altrimenti non verrà preso in considerazione.
Al giudice di pace si può chiedere anche la sospensione delle eventuali sanzioni accessorie: per esempio, quando si superano i limiti di velocità per più di 40 km/h, la patente viene ritirata immediatamente e inviata alla Prefettura, che la sospende per un periodo da uno a tre mesi. Chi ritiene che l'infrazione non sussista può ricorrere urgentemente al giudice di pace e chiedere che il documento gli sia restituito immediatamente, in attesa che il ricorso venga esaminato. La restituzione rapida è possibile solo se ricorrono gravi motivi che facciano ritenere che la sanzione sia infondata e che quindi possa essere annullata successivamente, nell'udienza in cui si discuterà sull'infrazione. Se il giudice di pace ritiene che i gravi motivi ci siano effettivamente, ordina la restituzione immediata della patente. Ma se alla fine della causa egli confermerà che la multa è giusta, il trasgressore dovrà riconsegnare nuovamente la patente e scontare il periodo di sospensione residuo (cioè quello deciso dalla prefettura, meno i giorni già scontati).
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