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Validità delle certificazioni mediche di cui all'art. 119 cds Stampa E-mail
 

 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Direzione Generale Motorizzazione

Divisione 5

Prot. n. R.U. 90342 del 10 novembre 2010

Class. 08.03

E' noto che la legge 29 luglio 2010, n. 120, ha, tra l'altro, modificato l'articolo 119 del codice della

strada: tali novità normative fanno ritenere necessaria la predisposizione di nuove istruzioni con

riferimento alla "validità" delle certificazioni mediche di cui allo stesso articolo. Al riguardo si

chiarisce quanto segue.

Deve preliminarmente distinguersi tra:

a) validità del documento quale atto formale ai fini della presentazione presso gli Uffici della

motorizzazione;

b) validità temporale di quanto nella certificazione attestato.

Sotto il primo profilo, deve farsi riferimento al termine ultimo utile per la presentazione della

certificazione medica agli Uffici della motorizzazione, rispetto alla data nella quale la certificazione

stessa è stata rilasciata. In altri termini ci si riferisce a quanto può essere retrodatato il certificato

medico rispetto alla data nella quale è esibito agli Uffici.

In materia si sottolinea che l'articolo 119, co. 3, del codice della strada espressamente prevede che

"l'accertamento ... (omissis)... deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi ...

(omissis)...": tale disposizione è stata, peraltro, confermata dal legislatore del 2010.

La summenzionata disposizione, con precedenti circolari, era stata interpretata alla luce dell'articolo

41, co. 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, che prevede che " I certificati rilasciati dalle pubbliche.".

amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità

illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni

di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore

Poiché le modifiche introdotte all'articolo 119, co. 2, del codice della strada, dalla legge 29 luglio

2010, n. 120, prevedono che le certificazioni mediche in parola possono essere rilasciate non solo -

come già era - dai medici appartenenti alle strutture indicate dallo stesso comma 2, ma anche da

medici non più appartenenti alla pubblica amministrazione (con le procedure stabilite dai decreti

applicativi in corso di predisposizione), non è più possibile applicare le disposizioni del citato

articolo 41, co. 1, alle certificazioni suddette.

Le suddette disposizioni si applicano con riferimento esclusivamente alle domande presentate a far

data dall'11 novembre 2010: risulta del tutto evidente che non può intendersi come tale una pratica

avviata prima della predetta data.

3

Ogni disposizione in precedenza emanata in materia deve pertanto ritenersi superata.

In relazione a quanto sub lettera b), deve farsi riferimento alla validità temporale della sussistenza

dei requisiti psico-fisici, come certificata dai medici dell'articolo 119.

In linea generale, ove nulla di specifico sia indicato dal medico, deve ritenersi che i requisiti psicofisici

permangano per tutto l'iter procedurale e fino alla naturale scadenza della patente di guida

conseguita, fatto salvo la necessità di produrre comunque una nuova certificazione medica in tutte

le ipotesi nelle quali tale obbligo derivi da disposizioni del codice della strada.

Qualora, invece, il medico ha ritenuto di poter dichiarare il soggetto idoneo alla guida per un

tempo limitato - e dunque la sussistenza dei requisiti psico-fisici deve ritenersi certificata fino ad

una certa data - se la pratica, a corredo della quale tale certificato è stato presentato non si

concluda entro i termini certificati di sussistenza dei requisiti psico-fisici - è fatto onere

all'interessato di produrre una nuova certificazione medica utile al completamento dell'iter.

IL DIRETTORE GENERALE

( arch. Maurizio VITELLI)

 

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