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La Giunta Comunale di Napoli ha approvato la delibera che proroga, fino al 31 dicembre 2010, la Zona Ambientale a Traffico Limitato su tutto il territorio cittadino, tra le 7.30 e le 10.30, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Il dispositivo viene esteso anche al giovedì pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.30.
Il provvedimento, che sarà valido dal 1 ottobre al 31 dicembre, ha contribuito in questi mesi a evitare provvedimenti emergenziali in tema di inquinamento atmosferico evidenziando buoni risultati in termini di mobilità, incentivando l'utilizzo del trasporto pubblico, sia su ferro che su gomma.
L'istituzione della maxi Z.T.L., che si estende su di una superficie di 117 km quadrati, risultando ad oggi la più grande d'Italia, consente la circolazione solo ai veicoli euro 4, Gpl e metano ed incentiva il car-pooling, ovvero, l'utilizzo delle auto euro 2 ed euro 3 con almeno tre persone a bordo.
 
In rosso sono indicati i giorni in cui vige il divieto di circolazione dalle 7.30 alle 10.30, in azzurro quelli in cui vige il divieto di circolazione dalle 15.00 alle 17.30. Il 1 novembre, l'8, il 24 e il 31 dicembre non sono previsti provvedimenti di limitazione del traffico.
In conseguenza della modifica dell'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada a partire dal 13 agosto 2010 sono previste nuove sanzioni pecuniarie e la
sospensione della patente per le violazioni dei provvedimenti anti-inquinamento.
LEGGE 29 luglio 2010, n. 120
Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(GU n. 175 del 29-7-2010- Suppl. Ordinario n.171)
Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2010
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Art. 7. - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
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13-bis.
b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni
inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso
di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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