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Calendario revisioni anno 2011
È disposta per l'anno 2011 la revisione generale dei veicoli a motore con le modalità ed il calendario indicate nel seguente prospetto:
| CATEGORIA VEICOLI | Prima immatricolazione | Già revisionato |
| Ciclomotori compresi i quadricicli leggeri |
2007 |
2009 |
Motocicli e motocarrezzette Motoveicoli per trasporto promiscuo Motocarri, motoveicoli uso speciale o per trasporti specifici Mototrattori |
2007 |
2009 |
| Motoveicoli di piazza o di noleggio con conducente |
2010 |
2010 |
| Quadricicli |
2007 |
2009 |
Autovetture ad uso proprio e autoveicoli ad uso promiscuo Autocaravan di massa complessiva non superiore a 3,5 t. Autocarri, autoveicoli ad uso speciale e per trasporti specifici di massa complessiva non superiore a 3,5 t. |
2007 |
2009 |
Autovetture di piazza o di noleggio con conducente Autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea Autoambulanze Autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. Autobus fino a 16 posti compreso il conducente e massa complessiva non superiore a 3,5 t. Autobus con oltre 16 posti compreso il conducente |
2010 |
2010 |
| Filobus |
2010 |
2010 |
| Rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 t. |
2010 |
2010 |
NOTE
I rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t. non sono compresi nella elencazione generale del DM 06.08.1998, n. 408, e per essi la revisione deve essere disposta tramite apposito DM.
I veicoli sottoposti a revisione annuale possono circolare oltre la scadenza solo se la prenotazione è stata effettuata nei termini
I veicoli sottoposti a revisione periodica non possono circolare oltre la scadenza anche se la prenotazione è stata effettuata nei termini, salvo diversa indicazione nella prenotazione.
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La prima revisione va effettuata entro il mese di immatricolazione, nel caso di motoveicoli e autoveicoli, o entro il mese di rilascio del certificato di idoneità, nel caso di ciclomotori; le successive revisioni vanno effettuate entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
La revisione può essere effettuata sia presso gli uffici della Motorizzazione Civile, sia una delle officine autorizzate, limitatamente per queste ultime agli autoveicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate.
La sanzione pecuniaria prevista dal Codice della strada per chi circola senza aver effettuato la revisione, o senza aver presentato la domanda entro i termini previsti, è di € 159,00.
In caso di ripetuta omissione della revisione, o di circolazione con un veicolo che abbia effettuato la revisione con esito negativo, la sanzione pecuniaria sale a € 318,00.
Per queste violazioni non è prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida.
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